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    • #5910
      Angelo
      Partecipante

        Salve, desideravo capire se esistano regole precise rispetto alla comunicazione tra CTU e CTP.
        Grazie molte

      • #5911
        PsicologiainTribunale
        Amministratore del forum

          Ciao 🙂
          Nel corso della consulenza, è bene che ci sia tra le parti comunicazione assidua e trasparente ed è opportuno che le comunicazioni siano sempre rese formali.
          Il CTU deve garantire ai CCTTPP e agli Avvocati la possibilità di assistere a tutte le fasi della valutazione, comunicando preventivamente e obbligatoriamente i tempi e i luoghi delle operazioni peritali in maniera ufficiale (mediante Pec, fax, ecc.)
          Lo Staff di PiT

        • #8101
          irina sonia FERRARIO
          Partecipante

            Buongiorno,
            In qualità di CTP mi trovo ascrivere le mie prime controdeduzioni alla bozza peritale.
            Non sono state consegnate le registrazioni degli incontri in quanto la collega ctp di parte paterna ed io abbiamo assistito in presenza.
            La domanda è (se potete rispndermi): nella mia relazione posso comunque riportare un virgolettato con all’interno quanto asserito dalle parti anche se non ho la registrazione?
            IO ho scritto precisamente quanto veniva dichiarato (sono veloce la pc) ma vorrei capire se può essere contestabile non avendo di fatto la registrazione in mano
            Vi ringrazio

            • #8108
              PsicologiainTribunale
              Amministratore del forum

                Gentile Irina,
                certamente è possibile riportare in forma virgolettata quanto è stato testualmente riferito, ancor di più alla luce di una registrazione audio che ne confermi l’esattezza.

                Anche nel caso in cui tale registrazione non sia stata consegnata alle parti, come nel Tuo caso, è importante ricordare che, qualora il Giudice ne faccia richiesta, su suggerimento di una parte, il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) ha l’obbligo di depositarla nel fascicolo telematico. Ciò rientra nel dovere di trasparenza e completezza dell’attività peritale, volto a garantire la verificabilità delle informazioni acquisite e il rispetto del contraddittorio tra le parti.

                Restiamo disponibili 🙂
                Il Team di PiT

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