-
AutorePosts
-
-
20/11/2022 alle 1:06 pm #5578
Buongiorno, volevo chiedere se esistono ed eventualmente quali sono i profili incompatibilita’ con il ruolo di Esperto del Tribunale di Sorveglianza. Grazie a chi vorra’ rispondere.
-
Questo topic è stato modificato 3 mesi, 4 settimane fa da
Maria Cristina Passanante.
-
Questo topic è stato modificato 3 mesi, 4 settimane fa da
-
20/11/2022 alle 1:10 pm #5580
Ciao, ti mettiamo in evidenza una risposta molto chiara fornita dal CSM.
Eventuali profili d’incompatibilità fra l’attività privata svolta dal magistrato onorario con l’incarico di esperto di sorveglianza
Con la risposta a quesito in oggetto il Consiglio superiore della magistratura, investito della richiesta di stabilire se sussista eventualmente una causa d’incompatibilità nei confronti di un esperto del Tribunale di Sorveglianza che abbia comunicato di collaborare come psicologa clinica ausiliaria di un medico psichiatra, al quale sono affidati spesso incarichi di perito presso tribunali del distretto, riferendo di aver somministrato, in un’occasione, all’imputato test psicodiagnostici finalizzati a valutarne la personalità e il funzionamento psicologico e di aver redatto una relazione valevole a fornire ausilio al perito nella risposta ai quesiti formulati dal Giudice, nonché di aver ricevuto da poco un primo incarico peritale collegiale e di aver iniziato a svolgere il ruolo di testista anche in ambito civile, ha chiarito che, in virtù di quanto sancito dall’art. 7, 3° comma, della circolare consiliare del 26 ottobre 2016, relativa ai criteri di nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio 2017/2019 (recante prot. n. P-19453/2015), il divieto di svolgimento dell’attività di consulente tecnico (C.T.U. – C.T.P.) va inteso come assoluto, dovendosi garantire l’imparzialità, anche apparente, del magistrato onorario nell’esercizio della funzione svolta, sicchè, per l’esperto del Tribunale di Sorveglianza, non è possibile svolgere né l’attività di consulente tecnico, né quella di collaboratore di soggetti che svolgano il predetto incarico nel medesimo distretto giudiziario in cui egli espleta le proprie funzioni onde evitare ogni commistione di ruoli e ha aggiunto che, se non rimosse, le incompatibilità di cui alla norma citata configurano causa di decadenza dall’incarico ai sensi del successivo art. 8, 2° comma, lett. c), della medesima circolare.
-
-
AutorePosts
Devi essere loggato per rispondere a questo argomento.