ultimo aggiornamento Sara Breschi 2 anni, 12 mesi fa
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    • #5822
      Sara Breschi
      Partecipante

        Ciao Cristina, un saluto a tutti/e.

        Al termine della ctu ho ricevuto il decreto di liquidazione dove il Giudice ha specificato di chiedere metà parcella a carico dell’erario (parte ammessa al gratuito patrocinio).
        E’ la prima volta in tanti anni di ctu che devo rivolgermi all’Erario, mi ritengo effettivamente fortunata ma qualcuno può spiegarmi come devo procedere?
        Devo fare istanza su SIAMM? Inviando l’istanza a quale ufficio?

        Grazie mille!
        Sara

      • #5825
        Maria Cristina Passanante
        Amministratore del forum

          Ciao Sara,
          anzitutto bisogna che tu abbia chiaro il perchè per la prima volta tu puoi ricevere il tuo onorario dall’Erario per la parte ammessa a GP. Ciò può avvenire grazie alla Sentenza del 1 ottobre 2019, n. 217 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato, in riferimento all’art. 3 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di ripetizione), anziché direttamente anticipati dall’erario. Chiarito questo passaggio e ritenuto importante che anche che grazie alla sentenza n. 166/2022 l’onorario per parte ammessa a GP non verra’ più dimezzato del 50% così come avveniva [ la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002], per quanto attiene al come procedere devi attendere 30 gg a decorrere dalla comunicazione dell’avviso affinchè il decreto di liquidazione diventi esecutivo – in mancanza di opposizione da una delle parti -. Solitamente ti giunge Pec dall’Ufficio GP del Tribunale che ti invita a caricare il decreto sul SIAMM. Ad ogni modo, ti suggerisco di contattare l’ufficio GP del tuo Tribunale di riferimento e appurare la procedura da loro adottata. Purtroppo in Italia… Tribunale che vai usanza che trovi :-(. Spero esserti stata di aiuto 🙂

          • #5826
            Sara Breschi
            Partecipante

              Grazie mille Cristina, sempre molto precisa e chiara!

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