4 voci
3 risposte
  • Autore
    Posts
    • #6002
      Francesca Cortesi
      Partecipante

        Buongiorno
        sono iscritta all’albo dei CTU del Tribunale di Perugia. Ho appena ricevuto un incarico da un Tribunale di un’altra regione. So che in questo caso non sono obbligata ad accettare l’incarico. E’ così? In tal caso mando una PEC alla cancelleria del Tribunale in questione adducendo generici motivi personali e/o di lavoro? Devo fare qualcos’altro?
        Grazie!

      • #32239
        Maria Cristina Passanante
        Amministratore del forum

          Buongiorno @francesca-cortesi ci dispiace molto non averti fornito celere riscontro, il tuo topic ci è sfuggito. Avrai risolto ovviamente, dato il tempo trascorso. Comunque ti confermo che, relativamente alla NOMINA DI C.T.U. ricevuta da altro Tribunale, secondo la norma vigente, il Consulente scelto tra quelli iscritti in altro albo non è obbligato ad assumere l’incarico né a giustificare la mancata accettazione. Vedremo cosa invece accadra’ con l’introduzione prossimamente dell’Albo nazionale dei CTU (art. 24bis disp. att. del codice di procedura civile), che permette al giudice di ricercare una specifica competenza su tutto il territorio nazionale.
          Spero, sebbene in ritardo, esserti stata utile 🙂
          Buona giornata

        • #7152
          Maria Rosaria
          Partecipante

            Salve, volevo chiedere se, anche con l’introduzione dell’Albo nazionale dei CTU, il Consulente scelto tra quelli iscritti in altro albo, non è obbligato ad assumere l’incarico né a giustificare la mancata accettazione. Grazie

            • #7161
              PsicologiainTribunale
              Amministratore del forum

                Buona sera dottoressa @maria-rosaria-di-crescenzo, occorre partire dal quadro normativo che è il seguente:
                art. 63 cpc secondo cui “il consulente ha l’obbligo di prestare il suo ufficio”. Poi va rammentata la nuova norma (introdotta dalla Riforma Cartabia) che prevede che il giudice può nominare, senza dover chiedere l’autorizzazione del Presidente del Tribunale, un consulente iscritto in un albo diverso da quello del Tribunale dove opera il giudice che lo ha nominato.
                La Riforma Cartabia ha istituito “l’Elenco nazionale dei consulenti tecnici” (Art. 24 -bis).
                Occorre a questo punto tenere ben distinto l’elenco nazionale dei consulenti tecnici nel quale confluiranno tutti i consulenti di ufficio dell’intero territorio nazionale, dall’albo dei CTU di ciascun Tribunale.
                Sarebbe infatti un errore pensare che con l’elenco nazionale dei CTU venisse meno l’albo dei CTU di ogni Tribunale.
                Niente di più inesatto.
                Convivranno l’elenco nazionale dei CTU e i singoli albi di ogni Tribunale.
                E’ ora possibile, riportare ed evidenziare per intero il testo dell’art.63 cpc di cui sopra, che così recita: “Il consulente, SCELTO TRA GLI ISCRITTI IN UN ALBO, ha l’obbligo di prestare il suo ufficio”.
                Ciò sta a significare che se un consulente è iscritto in uno o più albi di Tribunale e viene nominato da un giudice di quel Tribunale dove è iscritto, non potrà rifiutare, salvi giustificati motivi, la nomina e l’incarico.
                Se, viceversa, il consulente viene nominato dall’elenco nazionale dei CTU da un giudice di un Tribunale dove quel CTU non è iscritto nel relativo albo dei CTU, ebbene, in questo caso, non vi è assolutamente alcun obbligo di accettazione dell’incarico da parte del CTU; e la risposta al giudice potrà essere inviata, per auspicabile buona educazione, ma non certo in virtù di un obbligo di legge inesistente; non essendovi alcun obbligo di accettare l’incarico.
                Ove si intenda rispondere, si potrà fare presente al giudice che vi sono importanti ragioni ostative, quali la distanza e le difficoltà connesse, o qualsiasi altra motivazione, che tuttavia ripetiamo, NON E’ OBBLIGATORIA ne’ sindacabile dal giudice.

          Devi essere loggato per rispondere a questo argomento.