#5026
Carmen Muraro
Partecipante

    Gentilissima Katia, il professionista psicologo deve sempre reperire il consenso di entrambi i genitori prima di rilasciare qualsiasi parere orale e/o scritto su Minori (art. 31 e 11, 12, e 13 CD). Questo anche nel caso di separazione/divorzio con affido condiviso e/o esclusivo.

    Solo nel caso in cui l’intervento sui Minori è stato richiesto/autorizzato dall’autorità giudiziaria/tutoria con specifico mandato ai servizi sociali o ad un specialista psicologo, viene meno tale obbligo deontologico.
    In tale circostanza, ricordiamoci però dell’incompatibilità tra il ruolo del terapeuta (v. sostegno o cura) e quello del consulente con funzione valutativa (v. Linee guida giuridiche).

    Spero di averle fornito spunti di riflessione utili.

    Psicologia in Tribunale – Evento di Incontro e Networking Professionale 🤝

    🗓️ Data: Sabato 28 marzo
    ⏰ Orario: 14:30 – 17.30
    📍 Luogo: Via Ludovico di Savoia 12- Roma
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