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25/05/2022 alle 8:37 am #4920
La libera iniziativa della polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari incontra limiti tutt’altro che invalicabili il cui sconfinamento appare in parte qua giustificato dal ruolo di soggetto procedimentale autonomo titolare di potestà investigative autonome(art. 55 c.p.p.) e, in altera parte, legittimato dall’ampiezza della delega attribuitagli dal Pubblico Ministero (di seguito P.M.).
Nella fase investigativa preliminare, infatti, l’impianto codicistico enfatizza l’attività del Sostituto indagante diretta alla ricostruzione delle modalità del fatto reato ed alla individuazione del colpevole. A parte i poteri coercitivi (fermo di indiziato di reato; accompagnamento coattivo della persona offesa e delle persone informate sui fatti) il P.M. dirige le indagini avvalendosi della polizia giudiziaria (di seguito P.G.), in particolare, attraverso: accertamenti tecnici, individuazione di persone e cose, interrogatorio dell’indagato, ispezioni, perquisizioni, sequestro, confronti, intercettazione di conversazioni e comunicazioni, assunzione di informazioni.
Approfondisci qui… https://psicologiaintribunale.it/la-parola-allavvocato/audizione-protetta-con-lausilio-dello-psicologo-nelle-indagini-preliminari-norme-prassi-e-distonie/-
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Maria Cristina Passanante.
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