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Lo Staff di PiTCommunity
Amministratore del forum

    Ciao Sara e ben trovata 🙂
    Proviamo a fare un pò di chiarezza in premessa alla risposta al tuo quesito.
    L’ART. 351 comma 1 ter c.p.p. (Altre sommarie informazioni) prevede soltanto, e neppure obbligatoriamente, l’ausilio dell’esperto alla PG. Alcuna relazione è espressamente prevista.
    Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani che regola e disciplina l’attività di ogni psicologo, all’Art. 37 impone che “Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. […]”. A sostegno di ciò, l’Art. 8 delle Linee guida deontologiche per lo psicologo forense (AIPG 2012) suggerisce “Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato” (art. 3/3 C.N.) (artt. 3/1, 3/2 C.N.).
    Il ruolo del tecnico ausiliario cui siamo chiamati a svolgere che risponde più ad un mero ruolo di “mediatore” tra il minore e l’autorità giudiziaria, prescinde, per la specificità e specialità del mondo dell’età evolutiva, dalla complessa attività clinica riservata alle indagini tecniche di consulenza. D’altronde ascoltare un minore e comprenderne il funzionamento cognitivo ed emotivo-affettivo è un atto specialistico complesso che non può ridursi ad una semplice raccolta di informazioni diretta principalmente all’individuazione di elementi di prova.
    In tal senso, in assenza di un preciso quesito formulatoti dal Pubblico Ministero, su che cosa redigi una relazione tecnica?
    Le già citate Linee Guida all’Art. 1 chiariscono che “lo psicologo forense è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell’esercizio della sua professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura – sulla salute, sul patrimonio e sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare attenzione alle peculiarità normative, organizzative sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce l’uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività; e all’Art. 3 “si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere”.
    Fatta questa doverosa premessa finalizzata a fare ordine nel ruolo e nelle funzioni dell’Ausiliario di PG, qualora tu avessi prodotta qualcosa di scritto, va da se che deve essere oltre che autorizzato dal PM anche consegnato tramite Pec al PM. Pertanto “la copia del documento di deposito”, non è altro che la prova di qualcosa che hai prodotto, e di cui evidentemente in Procura non c’è traccia, e di cui hai chiesto un pagamento. Consegnare una relazione alle Forze dell’Ordine, senza alcuna ricevuta di consegna (copia del documento di deposito) non ti garantisce un pagamento da parte della Procura.