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Dalla notitia criminis alla raccolta delle sommarie informazioni testimoniali
Dalla notitia criminis alla raccolta delle sommarie informazioni testimoniali
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Nel procedimento penale, la Notitia Criminis rappresenta il momento iniziale dell’azione investigativa. Essa giunge alla Polizia Giudiziaria attraverso una denuncia o una querela, e viene successivamente trasmessa al Pubblico Ministero (PM).
A seguito della ricezione della Notitia Criminis, il Pubblico Ministero avvia la fase delle indagini preliminari, durante la quale la Polizia Giudiziaria, da lui coordinata, è chiamata a raccogliere tutti gli elementi utili alla verifica della fondatezza della notizia di reato. L’obiettivo principale di questa fase è consentire al PM di acquisire un quadro informativo completo, tale da poter sostenere, ove necessario, l’eventuale esercizio dell’azione penale.
La fase investigativa costituisce il momento più delicato dell’intero procedimento penale. Essa rappresenta l’avvio di ogni iter giudiziario e richiede un approccio metodico, accurato e rispettoso delle norme di tutela dei soggetti coinvolti. In tale contesto, il Pubblico Ministero deve disporre di tutte le informazioni e i dati necessari per avere chiarezza rispetto alla Notitia Criminis. Il primo e fondamentale passo in questa direzione è costituito dall’ascolto della vittima o del testimone attraverso la raccolta delle Sommarie Informazioni Testimoniali (SIT), ossia la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai soggetti informati sui fatti.
Quando l’ascolto riguarda minori o persone in condizioni di particolare fragilità, la normativa prevede specifiche cautele. In tali casi, la Polizia Giudiziaria si avvale della collaborazione di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero in qualità di consulente tecnico. Tale figura professionale affianca gli inquirenti durante l’audizione, garantendo che l’intervista sia condotta nel pieno rispetto delle esigenze emotive, cognitive e relazionali del soggetto ascoltato. Si tratta, in questi casi, di un vero e proprio obbligo di legge, volto a evitare qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria e a tutelare la qualità del dato testimoniale.
È importante sottolineare che le Sommarie Informazioni Testimoniali hanno valore esclusivamente investigativo e non probatorio. Esse, pertanto, non costituiscono elementi di valutazione giudiziale, ma strumenti conoscitivi indispensabili per orientare e indirizzare le successive fasi dell’indagine.
Audizione protetta del minore o della vittima vulnerabile
La raccolta delle Sommarie Informazioni Testimoniali nei casi che coinvolgono minori o vittime vulnerabili si configura come un vero e proprio momento di audizione protetta. Tale procedura ha lo scopo di garantire che l’ascolto avvenga in un contesto rispettoso, tutelante e conforme ai principi di protezione psicologica della persona, evitando ogni forma di stress o condizionamento.
L’audizione protetta si basa su alcune regole fondamentali che hanno l’obiettivo di garantire alla persona ascoltata un ambiente sicuro e sereno. È importante instaurare un clima di fiducia, spiegando con sincerità lo scopo dell’incontro e comunicando in modo chiaro, semplice e coerente. Il colloquio deve rimanere focalizzato sul tema centrale, evitando ripetizioni o informazioni superflue che possano creare confusione o disagio.
Un aspetto centrale riguarda il modo in cui vengono poste le domande. L’intervistatore deve favorire una narrazione spontanea, rispettare i tempi della persona e mantenere un atteggiamento accogliente e non giudicante. È fondamentale evitare domande che possano suggerire risposte o influenzare il racconto. Al contrario, è preferibile utilizzare domande aperte e neutrali, che aiutino a far emergere in modo naturale e ordinato ciò che la persona desidera raccontare.
Tali regole hanno come obiettivo quello di garantire un ascolto eticamente e metodologicamente corretto, che tuteli la persona e, al contempo, consenta di acquisire informazioni utili e affidabili per il procedimento penale.
Normativa di riferimento (Artt. 351 e 362 c.p.p.)
Articolo 351 Codice di Procedura Penale - Altre sommarie informazioni (vigente dal 30.12.2022)
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.
1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.
1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.
Articolo 362 Codice di Procedura Penale - Assunzione di informazioni (vigente dal 30.12.2022)
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.
1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.
1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.
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