Minore autore di reato, quando è ritenuto giuridicamente responsabile?
Sofia De Paolis
corsista del corso di alta formazione Ruolo e Funzioni del Consulente Tecnico Psicologo in Ambito Minorile
Il sistema giuridico italiano propone una netta distinzione all’interno del contesto della minore età, nei casi di reato: infatti, l’art. 97 c.p. sostiene la non imputabilità dei soggetti con età inferiore ai 14 anni nel momento in cui hanno commesso un reato, mentre l’art. 98 c.p. prevede l’imputabilità, anche se la pena è diminuita, dei soggetti che hanno compiuto 14 anni ma non ancora 18, se presente la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Già da questi due articoli è possibile intravedere concetti chiave relativi al concetto di capacità di intendere e di volere del minore (che si declina in maturità psicologica), alle sentenze pronunciabili, ai vari provvedimenti che si possono adottare e al ruolo del perito.
L’imputabilità del minore è giuridicamente differenziata da quella dell’adulto. Difatti, si presume che dopo i 18 anni l’individuo sia sufficientemente maturo e responsabile per conoscere e saper rispettare gli interessi altrui, per autodeterminarsi e per vivere senza violare la norma penale (Fornari, 2021) e solo una patologia di mente può ridurre o abolire la capacità di intendere e di volere (artt. 88 e 89 c.p.); per quanto riguarda i minori si potrebbe dire che il ragionamento è opposto, visto che
“l’imputabilità non è presunta … [e] qualsiasi condizione o causa che sia intervenuta nella mancata acquisizione della capacità di intendere e di volere, può essere ritenuta idonea a comportare la non imputabilità del minore”.
Ponti, Gallina Fiorentini, 1992
Fondamentale è inoltre la distinzione tra il concetto di infermità mentale e immaturità mentale: il primo è di tipo psicopatologico, il secondo psicologico e viene considerato esclusivamente nel caso in cui l’individuo non abbia raggiunto la maggiore età. Il discorso dell’immaturità è fatto in termini dicotomici: il minore in esame, o è maturo quindi imputabile, o è immaturo per cui non imputabile. Nonostante i due concetti siano indipendenti e distinti, possono coesistere: entrambi prevedono la non imputabilità, quindi il proscioglimento (per cui il soggetto non potrà essere né processato né condannato), e devono essere valutati attraverso indagini autonome e specifiche (in particolare, viene accertata prima la presenza di infermità mentale e successivamente di immaturità) per poi essere messe in relazione tra loro e con il reato commesso.
L’organo competente per giudicare i minorenni e per emettere qualsiasi provvedimento (in sede amministrativa e civile) nei loro confronti è il Tribunale dei Minorenni, presente in ogni distretto sede di Corte d’Appello: è presieduto da un magistrato di Corte d’Appello ed è composto da giudici togati e onorari, scelti tra persone dotate di particolari requisiti; esso ha competenza penale su tutti i minori, sia che commettano reati da soli sia con altri minorenni o con adulti, come dichiarato dalla sentenza 222/1983 (G.U., 27/07/1983). Essendo prioritario il principio del superiore interesse del minore (art. 3 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza), in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e situazione problematica l’interesse del minore deve avere una considerazione preminente. Nel rispetto di questo principio, nel caso in cui il minore sia riconosciuto come maturo quindi imputabile, il processo e l’eventuale condanna sono subordinate ad altre soluzioni da adottare in via prioritaria:
- sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27, d.p.r. n.448/1988);
- sospensione del processo e messa alla prova (art. 28, d.p.r. n.448/1988), per cui il Giudice non può imporre ulteriori prescrizioni, rispetto a quelle stabilite nel progetto di intervento, senza la preventiva consultazione delle parti, del servizio minorile competente e del consenso dell’imputato;
- dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova (art. 29, d.p.r. n.448/1988).
Le finalità dell’esecuzione penitenziaria minorile mirano a promuovere percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato, ma anche la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psicofisico del minorenne, quindi all’obiettivo di preparare alla vita libera, favorire l’inclusione sociale e prevenire la commissione di ulteriori reati. Risulta quindi prioritario ridurre il carcere per minorenni ad extrema ratio e realizzare il finalismo rieducativo della pena e il principio di individualizzazione del trattamento (Fornari, 2021).
Le misure penali di comunità (tra cui l’affidamento in prova al servizio sociale o con detenzione domiciliare, la semilibertà) possono essere applicate se risultano idonee a favorire l’evoluzione positiva della personalità e un percorso educativo e di recupero in cui è coinvolto anche il nucleo familiare. Fulcro dell’applicazione delle misure penali di comunità è l’ufficio di servizio sociale per minorenni, i cui compiti sono:
- predisporre una proposta di programma di intervento educativo,
- effettuare l’osservazione scientifica della personalità, acquisendo tutti i dati necessari su cui il tribunale per i minorenni fonda la valutazione di meritevolezza del beneficio,
- provvedere a vari interventi per individuare un domicilio o un’altra situazione abitativa che consenta l’esecuzione extra moenia della pena.
Il Giudice ha il compito di motivare sempre in sentenza la decisione presa circa l’esistenza o la negazione della maturità di ogni minore, e può avvalersi dell’opera di collaboratori (al di fuori di ogni formalità di rito) o disporre una perizia psichiatrica. Il magistrato può altresì procedere ad accertamenti sulla personalità del minore al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, disporre adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili; per raggiungere questo obiettivo vengono acquisiti elementi circa le condizioni e le risorse (personali, familiari, sociali e ambientali) del minorenne, sia attraverso persone che hanno rapporti con il minore sia attraverso il parere di esperti (art. 9 d.p.r. 448/1988).
Il quesito peritale che viene posto dal Giudice, riguarda quindi l’accertamento della capacità di intendere e di volere, valutando aspetti biologici, intellettivi, affettivi e sociali, al fine di esplorare il funzionamento mentale generale e specifico, come anche eventuali difetti settoriali o globali associati al fatto oggetto di interesse per il procedimento penale; nel caso di immaturità psicologica, devono essere precisati i rispettivi indicatori di rischio clinico e psico-sociale e devono essere valutate le risorse individuali ed ambientali. Infine devono essere indicati interventi utili e necessari da mettere in atto, specificando la tipologia, le rispettive strutture e le modalità di esecuzione del provvedimento da adottare.
La perizia sarà quindi prettamente psicologica e psico-sociale, poiché l’accertamento della maturità è preminente su quello dell’esistenza di un eventuale quadro di patologia di mente (per di più assai rara all’interno di questo periodo evolutivo). Il magistrato può chiedere allo specialista di soffermarsi sullo studio della forza di carattere del minore, sulla capacità di valutare l’importanza di certi valori etici, sulla attitudine a volere determinarsi nella scelta e a distinguere bene-male, onesto-disonesto, lecito-illecito (Fornari, 2021).
Il lavoro specialistico è svolto dai servizi sociosanitari comunali del quartiere di appartenenza del minore in stretta collaborazione con i servizi del territorio, a cui viene chiesta una relazione sulla personalità, e dagli operatori che ruotano intorno al Tribunale per i minorenni (secondo il d.p.r. n. 616/1978); l’osservazione del minore deve comprendere tutti gli elementi raccolti, che attengono a minore, all’ambiente in cui è vissuto e ai possibili sistemi di trattamento. Per questo è fondamentale la costituzione dell’équipe (costituita da psicologo, assistente sociale, educatore e psichiatra quando necessario) che possa considerare ed esaminare insieme i dati raccolti, al fine di pervenire ad una conclusione espressa in una relazione di sintesi.
Al perito spetta quindi la valutazione della maturità (o immaturità) mentale del minore, che passa attraverso una rigorosa analisi clinica che va oltre il semplicistico inquadramento diagnostico di tipo nosografico, per confluire nella ricostruzione del funzionamento mentale del minore, sia in generale sia nel contesto specifico del crimine (Fornari, 2021). Il concetto di maturità secondo la giurisprudenza prevede: un armonico sviluppo intellettivo e della personalità, le capacità di comprendere le conseguenze dannose dei propri comportamenti, l’importanza di certi valori etici e la distinzione tra bene/male, onesto/disonesto, lecito/illecito. Può essere intesa come il compimento di un processo di maturazione dell’individuo a livello fisico, psichico, morale e sociale che avviene gradualmente con tempi e modi differenti per ogni individuo (Galimberti, 1992; Gulotta, 2002)
Vengono riconosciuti quattro livelli di maturità (Fornari, 2021):
- biologica: che concerne un armonico sviluppo del corpo (e dall’altro lato i complessi di inferiorità e i ritardi maturativi che derivano da una rapida e precoce evoluzione somatica o dalla presenza di menomazioni, rallentamenti o dismorfismo di crescita);
- intellettiva: riguarda lo studio qualitativo del funzionamento cognitivo, che tiene conto anche della maturità affettiva e sociale (incluse le esperienze di pratica di vita), che nell’insieme costituiscono la cosiddetta “intelligenza di condotta”, cioè la capacità di utilizzare le risorse per risolvere i problemi dell’esistenza in modo adeguato e adattivo;
- affettiva: capacità di controllare le pulsioni e integrare le emozioni, espresse nell’armonia intra e interpersonale;
- sociale: capacità di adattamento alla realtà, di inserimento gratificante e gratificato all’interno del sistema sociale, tenendo in considerazione i diritti e i doveri altrui e propri.
Nel complesso vengono quindi considerati la costruzione del Sé (che tiene conto di assertività, creatività, sessualità, affettività e socialità), dell’identità di genere e di legami affettivi e sociali. Essendo la maturità un concetto vago, poiché non presenta una definizione scientifica né indicatori sicuri su cui fondare un giudizio, il suo opposto (l’immaturità) deve essere valutato in relazione al reato commesso (Fiandaca, Musco, 2005; Padovani, 2012; Mantovani, 2012) e può essere definito come una condizione psichica in cui il soggetto si ritrova al momento del fatto, caratterizzata da carente sviluppo delle capacità conoscitive, volitive ed affettive; incapacità di intendere il significato del proprio comportamento; inadeguatezza dello sviluppo della coscienza morale (Ceretti e Merzagora, 1994; Larizza, 2000; Bertolini, 1990).
Fornari (2021) mette in luce una serie di indicatori clinici e comportamentali utili a definire un minorenne come immaturo; tra questi vi è un livello intellettivo deficitario o nella norma con difetti settoriali a carico delle funzioni cosiddette esecutive (di analisi, critica, sintesi, giudizio, anticipazione e previsione delle conseguenze…); affettività povera, coartata o bloccata, labile e infantile, quindi scompensabile, non adeguata a integrare l’elaborazione e la riflessione con l’azione; diffusività dell’Io che non consente l’identificazione nel proprio ruolo personale e sociale; spiccata suggestionabilità nei confronti dell’ambiente esterno, comprese le persone significative per il minore.
Tutti questi aspetti devono essere integrati all’interno di una cornice che comprende anche elementi dell’assetto sociale, culturale e ambientale, tra cui la famiglia di riferimento, poiché gli indicatori sopra descritti possono essere espressione di un mancato o inadeguato apprendimento emotivo nel contesto familiare, con conseguenti problemi di identificazione, separazione ed individuazione rispetto alle figure parentali, che porta ad una strutturazione dell’Io come debole e dipendente, o labile e impulsiva, o ancora arida e diffidente. La compromissione delle caratteristiche strutturali e funzionali dell’Io, che concorrono quindi a formare un quadro di immaturità, possono essere legate a un quadro significativo di immaturità che incide su genesi e dinamica del fatto-reato; un funzionamento socio-culturale legato a un certo tipo di apprendimento; un difetto cognitivo; apprendimenti antisociali e delinquenziali (che possono essere associati a disturbi della condotta e del comportamento, anche se questi ultimi possono anche far parte di un funzionamento patologico di una personalità).
In conclusione, per quanto complessa possa risultare la valutazione da parte del perito e la decisione da parte del Giudice, bisogna sempre tenere a mente come avvenimenti presenti condizioneranno il futuro di un minore che, spesso e volentieri, non ha avuto modo di osservare, sperimentare e vivere un giusto modo di stare in mezzo agli altri e alla società. Risulta quindi fondamentale considerare tutti quegli elementi che ruotano intorno al minore, incluse le difficoltà incontrate e le risorse disponibili, al fine di garantire al minore stesso una situazione migliore rispetto a quella in cui si trova.
Riferimenti bibliografici
Bertolino M. (1990), L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Milano, Giuffrè Editore.
Ceretti A., Merzagora I. (1994) (a cura di), Questioni sulla imputabilità, Padova, Cedam.
Fiandaca G., Musco E. (2005), Diritto penale, parte generale, IV edizione, Bologna, Zanichelli.
Fornari U. (2021), Trattato di psichiatria forense, VIII edizione, Torino, Utet Giuridica.
Galimberti U. (1992), Dizionario di psicologia, Torino, Utet.
Gulotta G. (002), Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico, Milano, Giuffrè Editore.
Larizza S. (2000), “Corte Costituzionale e sistema di giustizia minorile”, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. I, Milano.
Mantovani F. (2012), “Il tipo criminologico d’autore nella dottrina contemporanea”, in Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre.
Padovani T. (2012), Diritto penale, X edizione, Milano, Giuffrè Editore.
Ponti G., Gallina Fiorentini,P. /1992), “Imputabilità e immaturità nel procedimento penale minorile”, in Rivista di Polizia.



Comment (1)
Patrizia
Un articolo interessante.
Una sola osservazione si parla di “Tribunale dei Minorenni”.
Il Tribunale è denominato “per” i Minorenni; la preposizione utilizzata è importante.
Molto spesso anche sulla stampa la denominazione non è corretta ma non si tratta solo di un aspetto grammaticale.
La preposizione “per” indicata un organo che interviene appunto a favore, come tutela nei confronti dei minorenni.
Ringrazio per l’attenzione e complimenti per l’articolo nella sua interezza.