Carmen Muraro
Psicologa giuridica e psicoterapeuta, esperta di problematiche etico-professionali, di tutela della professione psicologica e dell’area della psicologia giuridica, membro del CTS di PsicologiainTribunale.it. Già Vice Presidente e Consigliere dell’Ordine Psicologi del Veneto.
In questi giorni, c’è un gran battage sui diversi social in merito alla recente sentenza del TAR del Lazio che riafferma il principio dell’interdisciplinarità e con essa la prerogativa professionale esclusiva della diagnosi psicopatologica agli psicologi.
L’antefatto è il ricorso dei medici dello scorso ottobre, e precisamente della FNOMCeO, contro il decreto 109/2023 del Ministero di Giustizia sulle competenze e categorie/specializzazioni dei CTU/Periti presso i Tribunali, da alcune delle quali venivano esclusi i medici, e al contrario riconosciute solo agli psicologi.
La sentenza del TAR, rimandando al Ministero di Giustizia la riformulazione più puntuale dell’Allegato A, sembra avere comunque disatteso le aspettative dei medici ricorrenti, ribadendo il principio dell’interdisciplinarità (come attesta anche il recente comunicato stampa del CNOP e l’approfondimento del Presidente del CNOP, David Lazzari).
Ora, dopo quasi 35 anni dalla legge 56/1989, e 6 della legge 3/2018, leggere e vecchi e anacronistici dubbi sulla diagnosi psicologica, sulla psicologia giuridica come disciplina, etc., dispiace molto perché credo fermamente nella piena e proficua collaborazione professionale tra medici e psicologi, e continuo non solo a pensarlo, ma ad attuarlo ogni giorno nel mio lavoro professionale con molti colleghi medici.
Per quanto riguarda la diagnosi differenziale è un aspetto sicuramente molto dibattuto in ambito clinico, ma coinvolge sia il medico sia lo psicologo, quando il disturbo non abbia solo un’esclusiva origine psico-sociale od organica, ovvero quando interessa contemporaneamente entrambi i domini psicologici ed organici per i quali corre l’obbligo di svolgere un’indagine collegiale per fugare eventuali dubbi.
Del resto come vi è il rischio di travisare un disturbo organico, attribuendogli un’origine psicologica da parte di uno psicologo, vi è, correlativamente, quello di radicalizzare in senso organico un disturbo di origine psico-sociale da parte di un medico.
Per questi motivi, le considerazioni e commenti comparsi in questi giorni sui social non cambieranno la sostanza né la prerogativa professionale degli psicologi nel fare diagnosi psicopatologica, né tanto meno potranno fermare la progressiva affermazione professionale degli psicologi anche nel campo della psicologia giuridica.
Il principio scientifico della multidisciplinarità, nell’ambito della salute e del benessere, vale anche per le consulenze tecniche/perizie a favore dei Tribunali che interessano persone che hanno il diritto ad avere un giusto processo, potendosi avvalere di competenze tecniche e professionalità altamente specializzate, ma che sappiano anche continuare a dialogare insieme a livello interdisciplinare.