What Went Wrong? I percorsi di recupero del soggetto maltrattante funzionano?

A partire dal recente episodio di cronaca, quello di Mariella Marino, una donna uccisa a Troina (EN) dall’ex marito che aveva goduto della sospensione condizionale della pena, ci vogliamo domandare cos’è andato storto in quella vicenda e cosa va storto in tante situazioni analoghe, quando i programmi di recupero del soggetto maltrattante* e le reti di protezione per la vittima non funzionano.

Si chiamava Mariella e aveva un gran voglia di vivere e di sognare un futuro libero dalla violenza per sé e i suoi figli. Per questo aveva deciso di lasciarlo quel marito violento.  Aveva detto basta a una vita fatta di paura. Lo aveva anche denunciato per stalking e lui aveva patteggiato la pena. La legge glielo consente.Mariella mai avrebbe pensato di morire per questa scelta di libertà.  Nessuna di noi pensa che il padre dei nostri figli può trasformarsi in un assassino. Mariella è morta.  Lui ha emesso la sentenza e deciso la pena. Nessun patteggiamento per Mariella. Rimane solo il dolore dei suoi figli, della sua famiglia, degli amici, di una comunità. E tutto è accaduto vicino a noi in una caldissima mattina di luglio a  Troina.  Chissà cosa avrà pensato Mariella quando lo ha visto con la pistola in mano?  Mi chiedo, ancora una volta, perché è successo. Cosa non ha funzionato nella rete di protezione? Perché non abbiamo saputo intercettare i segnali?  La violenza è un problema culturale e una responsabilità sociale. 

Così Maria Grasso, presidente dell’associazione DonneInsieme – Sandra Cresciamo e ospite in questo incontro che andrà in onda in diretta Facebook, ricorda Mariella, una donna che aveva detto basta a una vita fatta di paura, ma che, ciononostante, non è riuscita a salvarsi dalla furia omicida dell’uomo a cui un tempo era stata legata.

La violenza di genere rappresenta un fenomeno psicologico e sociale molto complesso di carattere multidimensionale: relazionale, culturale, istituzionale. Lo si ritrova in tutte le culture e contesti sociali, ed è indipendente dall’età o dal grado di istruzione dell’aggressore. Si fonda piuttosto su una dinamica di potere dell’uomo sulla donna.

La sospensione condizionale della pena e i più recenti programmi di recupero del soggetto maltrattante, introdotti dalla Legge 69/2019, sono tesi a prendersi cura dell’intero processo che genera il fenomeno della violenza e non semplicemente dell’esito delle manifestazioni violente. Ma ripetiamo, What Went Wrong? Cosa è andato storto, nel caso di Mariella? Cosa va storto ogni giorno nella vita di tante donne che ancora subiscono condotte arcaiche di prevaricazione?

Ce lo chiediamo durante questo incontro con

 

Maria Grasso

Presidente dell’associazione DonneInsieme – Sandra Crescimanno, Piazza Armerina (EN), operatrice giudiziaria c/o la Procura di Enna

 

Nunzia Arena

Psicologa, psicoterapeuta, CAM, Centro ascolto, sostegno e cura per uomini maltrattanti di Palermo

 

Carmela Mazza

Avvocata e Collaboratrice presso Associazione Culturale Dedalo, e del centro antiviolenza DonneInsieme – Sandra Crescimanno, Piazza Armerina (EN)

 

Maria Cristina Passanante

Psicologa giuridica, co-ideatrice di Psicologia in Tribunale

https://youtu.be/sCDo-16xy8w

* L’articolo 165 del Codice Penale all’art. 6 comma 1 (L. 19 luglio 2019 n. 69) recita così:

«Art. 165 (Obblighi del condannato) –

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; puo’ altresi’ essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita’ indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando e’ concessa a persona che ne ha gia’ usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’art. 163. Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e’ comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 322-quater, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno.  Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonche’ agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena e’ comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti. Nel caso di condanna per il reato previsto dall’art. 624-bis, la sospensione condizionale della pena e’ comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»


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