Stalking: la sindrome delle molestie assillanti

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Psicologia Giuridica

Stalking: la sindrome delle molestie assillanti

Francesca Bilotta
Psicologa

Il termine Stalking, che letteralmente si traduce in “fare la posta”, è mutuato dal gergo venatorio. Più che rappresentare una manifestazione univoca, lo Stalking è un fenomeno che affonda le sue radici in un sostrato culturale e sociale di tipo patriarcale, e raggruppa in un’unica categoria gruppi di azioni note e già descritte in ambito psicopatologico, ma anche atteggiamenti o gesti in qualche modo correlati a particolari cambiamenti della società contemporanea.

Si parla di  Sindrome delle molestie assillanti in riferimento ad  “un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione, che talora degenera nella vera e propria violenza nei confronti di una vittima, (…) è fonte di fastidio e genera uno stato di ansia e  sofferenza psicologica”.

Ciò che sempre caratterizza questo comportamento è l’invasione, posta in essere dal molestatore ed effettuata in modo intrusivo ed assillante, della sfera privata della vittima. Questa condotta altera dolosamente e importunamente, in modo immediato o mediato, lo “stato psichico” di una persona, fino a giungere a diagnosi di  Sindrome del trauma da Stalking (STS)

Per parlare di Stalking deve sussistere un andamento secondo fasi successive. Nato il conflitto, si entra nella fase in cui il soggetto attivo pone in essere delle azioni persecutorie e continuative che, in una terza fase, producono un disagio psicologico e/o psicosomatico in capo alla vittima. L’ansia e l’insonnia sono le prime delle tante forme di disagio psichico che la vittima sviluppa. L’ultima fase è quella dello scontro finale che potrebbe consistere in un atto estremo del molestatore che potrebbe anche fortunosamente non aver luogo, se desiste spontaneamente. 

Chi è lo Stalker?

Lo Stalker compie nei confronti di un’altra persona, in genere una donna, molestie assillanti e atti persecutori diretti ad incidere negativamente sulla qualità della vita della vittima ed instaurare una sorta di sorveglianza e/o controllo su di essa. 

Lo Stalker è apparentemente un soggetto comune che, dinanzi a certe dinamiche relazionali come la rottura o l’inizio di un rapporto, passa da comportamenti conformi, ossia accettati dalla società, ad altri che sono offensivi e invadenti. 

Presenta spesso un Background, personale, familiare o clinico, problematico, individuato in un disturbo della personalità narcisistica o Borderline, tuttavia il disturbo in questione non costituisce sempre una vera patologia psichiatrica, anzi lo è solamente in rari casi.

Partendo dal comportamento che assume il soggetto attivo, Mullen, lo studioso che più di ogni altro si è occupato di questo fenomeno, classifica cinque tipologie di Stalker:

il “rifiutato”: semplice ossessivo, disposto a fare ogni cosa per conquistare o riconquistare colei che è al centro delle sue attenzioni;

il “risentito”: molto più aggressivo e vendicativo, prova soddisfazione nel porre in essere molestie, crede di aver subito un torto da parte della vittima e si ritiene ferito nell’orgoglio;

il “predatore”: molto pericoloso, mosso dalla libido è solito inseguire la vittima, per mettere in atto molestie o violenza sessuale, fino a sfociare in omicidio nei casi più gravi; 

il “corteggiatore incompetente”: corteggiatore fallito, solitamente incapace di instaurare una relazione soddisfacente con persone dell’altro sesso;

il  “cercatore di intimità: mosso da sentimenti di solitudine e con uno spiccato intento ad aggredire persone sconosciute o Vip al fine di instaurare una relazione di tipo sentimentale.

Atti persecutori: storia di una fattispecie incriminatrice

La situazione legislativa in Italia prima del 2009 puniva le ipotesi di Stalking  attraverso differenti fattispecie di comportamento, tipizzate all’interno del codice penale, quali la molestia art. 660 c.p,  la violenza art. 610 c.p. e la minaccia art. 612 c.p.,  purché presentassero gli elementi tipici di tali reati.

Più recentemente è sorta l’esigenza di dare una risposta sanzionatoria e autonoma ad un fenomeno in costante crescita nella realtà sociale italiana e costituito da condotte che la giurisprudenza faticava a ricondurre nelle suddette fattispecie.

L’iter legislativo, che è durato cinque anni, ha incriminato lo Stalking con l’introduzione dell’art. 612 bis nel Codice Penale, rubricato “Atti persecutori”. 

Il bene giuridico che si è inteso tutelare è la libertà morale del soggetto passivo, la quale è ritenuta essere una condizione d’esercizio di tutte le libertà ed è rinvenibile nella tranquillità individuale. Il soggetto passivo del reato è la persona che, senza aver prestato il proprio consenso, viene reiteratamente minacciata o molestata e che subisce inoltre uno degli eventi tipizzati dal legislatore. 

Il legislatore italiano non si è limitato a introdurre il reato di Stalking, ma ha anche previsto un’ipotesi di diffida che precede la presentazione della querela. Per la sua attitudine a pregiudicare seriamente l’integrità psico-fisica delle persone che lo subiscono, il fenomeno dello Stalking non deve essere sottovalutato; esso richiede un approccio che tenga in adeguata considerazione sia le caratteristiche psicologiche e criminologiche del suo autore, sia il contesto (solitamente una relazione affettiva morbosa) da cui scaturisce.  

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio».

Il nuovo articolo oltre a prevedere un aggravio delle pene previste, richiede la reiterazione delle condotte e proprio questo determina l’originalità della nuova disposizione rispetto alle fattispecie precedenti.

Infatti ai fini della configurazione del reato, oltre alla reiterazione delle condotte di minaccia o molestia, è necessario che le stesse ingenerino almeno uno dei tre eventi descritti dalla norma, ovvero: 

  1. a) un perdurante e grave stato di  ansia o di paura 
  2. b) un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto 
  3. c) costrizione della vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita»

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Per la sua attitudine a pregiudicare seriamente l’integrità psico-fisica delle persone che lo subiscono, il fenomeno dello Stalking non deve mai essere sottovalutato. 

E’ importante anche il così detto “microsistema di tutela integrata” e, in particolare, il provvedimento di ammonimento del questore il quale, assunte, se necessario, le debite informazioni, può ammonire oralmente il soggetto, nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.

Le norme, oggi, esistono. Parliamo continuamente di prevenzione, come di quell’attività che mira a ridurre la mortalità e gli effetti dovuti a determinati fattori di rischio, promuovendo la salute e il benessere individuale e collettivo. Dobbiamo essere vincitori nella lotta alla violenza sulle donne, troppo spesso vittime di questa odiosa forma di violenza nella speranza di riuscire, finalmente a debellare la piaga dei femminicidi.

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