Le contestazioni sull’operato dello Psicologo – Consulente Tecnico del Pubblico Ministero
13/05/2020 2022-06-15 14:10Le contestazioni sull’operato dello Psicologo – Consulente Tecnico del Pubblico Ministero
Le contestazioni sull’operato dello Psicologo – Consulente Tecnico del Pubblico Ministero
Roberto D’Amico
Avvocato del Foro di Roma Cassazionista, pubblicista e ricercatore universitario
Giunge alla nostra attenzione il seguente quesito, al quale cercheremo di fornire una adeguata risposta.
Le contestazioni sull’operato dello Psicologo – Consulente Tecnico del Pubblico Ministero
Nel corso di un procedimento penale che vede sottoposto ad indagini un padre nei confronti della figlia minore per fatti di violenza sessuale, il PM richiede una consulenza tecnica di carattere psicologico per verificare l’idoneità testimoniale della minore che conduce alla richiesta di archiviazione del caso. Dopo tali accertamenti è possibile contestare, tramite consulente tecnico nominato dalla madre, la metodologia applicata dal consulente del pubblico ministero e, dunque, le risultanze di tale elaborato? Gaetano G. – Roma
Nel corso delle indagini preliminari, acquisita la notizia di reato e dopo averla iscritta nell’apposito registro di cui all’art. 335 c.p.p., il Pubblico Ministero svolge le indagini preliminari necessarie a consentirgli di determinarsi in ordine all’esercizio o meno dell’azione penale nei confronti della persona indagata.
In questa fase procedimentale, l’organo dell’accusa riveste una funzione puramente “inquirente” ed un ruolo fondamentale tanto da essere considerato vero e proprio dominus del procedimento penale. In ragione di ciò , esso indaga anche su fatti e circostanze favorevoli all’indagato sia in quanto promotore di giustizia , sia per verificare la consistenza degli elementi idonei a sostenere l’accusa nel successivo dibattimento ( art. 358 c.p.p. ).
Per poter procedere con accertamenti, rilievi o altre operazioni tecniche per le quali risultino necessari particolari e specifiche competenze , il pubblico ministero ha facoltà di avvalersi ( art. 359 c.p.p. ) della collaborazione di esperti all’uopo nominati – i.e. consulenti tecnici del p.m. – che , nel caso che qui occupa , risulta essere di duplice accertamento: circa la idoneità cognitiva a testimoniare della minore ( c.d. abilità generica ) e di esame della modalità di rivivere e rielaborare l’accaduto da parte della minore ( c.d. abilità specifica ).
La collocazione sistematica dell’articolo su indicato espressamente individuata dal Titolo V come “attività del Pubblico Ministero“ e la qualità di accertamento, sicuramente ripetibile, comportano l’impossibilità, in questa fase procedimentale, di attuare un contraddittorio sulla raccolta di tali informazioni, sicché l’attività espletata dal consulente “a porte chiuse“ e priva di alcun controllo la rende momentaneamente incontestabile. La qualcosa ha indotto la giurisprudenza a considerare utilizzabili solo ai fini delle conclusioni dell’incarico di consulenza ed inutilizzabili dal giudice ai fini della ricostruzione del fatto, le dichiarazioni rese da minori vittime di reati sessuali al consulente tecnico del p.m., giusto il divieto di cui all’art. 228 comma 3 c.p.p. e il disposto degli artt. 392 comma 1 bis e 398 comma 5 bis del c.p.p. ( Cass. sez. III , 1 febbraio 2006 n. 12647 ).
Il sistema processuale prevede un controllo da parte del giudice delle indagini preliminari circa l’operato del pubblico ministero all’esito della conclusione delle indagini stesse, con la desecretazione ed ostensione del materiale raccolto sia nel caso di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art. 408 c.p.p. ( come avvenuto nel caso del quesito ) ovvero di avviso di conclusione indagini in vista del successivo rinvio a giudizio ex art. 415 bis c.p.p.
L’esame delle conclusioni raggiunte dal consulente del p.m. operato dalla difesa della persona offesa e, quindi, da uno psicologo forense – consulente tecnico di quest’ultima -, potrà condurre alla piena contestazione delle risultanze ritenute lesive le buone prassi e Linee Guida riconosciute in materia, mediante la proposizione di motivata opposizione alla richiesta di archiviazione ( art. 410 c.p.p. ) attraverso la quale richiedere la prosecuzione delle indagini indicando l’oggetto dell’investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova, evidenziando, a titolo d’esempio, l’eccesso di interpretazione nelle dichiarazioni della minore emersi nel corso della audizione – valutazione, ed ancora eventuali errori nella metodologia di acquisizione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Commenti (2)
maria letizia
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MLN
Maria Luisa Aresu
Complimenti all’avvocato D’amico, sempre molto professionale ed al tempo stesso chiaro, i suoi interventi risultano sempre fungibili a tutti.