“Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (art. 587 c.c.).
Il testamento è l’unico strumento attraverso il quale poter disporre dei propri beni dopo la morte. La libertà e la revocabilità nel fare testamento sono garantite dalla legge: si ha totale libertà di disporre dei propri beni per via testamentaria solo in assenza di familiari prossimi; al contrario, qualora il testatore abbia parenti stretti, può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio.
La donazione, invece, è un contratto attraverso il quale, in piena libertà, una persona ancora vivente può trasmettere beni di sua proprietà a persone con le quali ha un legame affettivo o di amicizia. Lo scopo di una donazione può essere motivato, di volta in volta, dalla volontà di aiutare i propri figli, anticipare la propria successione, fare un dono ad un amico, ricompensare chi ha prestato un servizio o contribuire alla realizzazione di un obiettivo di beneficenza.
La donazione si distingue dal testamento per il fatto che quest’ultimo produce effetti solo alla morte del suo autore.
Se la nullità di un testamento è richiesta a seguito di una totale incapacità, per annullare le disposizioni di una donazione sono sufficienti anche limitazioni parziali delle funzioni psichiche del donante, soprattutto quando queste influenzino le sue capacità di analisi, previsione e critica della realtà, tali da impedirgli una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una volontà cosciente.
Non ha capacità di donare il minore e l’interdetto, l’inabilitato e l’incapace naturale. Nel caso della vecchiaia, eventuali alterazioni dell’affettività, un affievolimento delle capacità critiche, dei disturbi della memoria e dell’ideazione, devono essere attentamente valutati, ai fini della capacità di donare.