L’art. 196 c.p.p. (Capacità di testimoniare) stabilisce che, “al fine di valutare le dichiarazioni del testimone”, il giudice può disporre gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge, quando sia necessario verificare “l’idoneità fisica e mentale del testimone a rendere testimonianza”.
Il suddetto articolo afferma che ogni persona ha la capacità di testimoniare e precisa che per taluni soggetti, per i quali vi possono essere rischi di difetti nella rappresentazione e nella narrazione dei fatti, sia opportuno effettuare accertamenti tecnico-peritali e adottare particolari cautele in sede di esecuzione. Gli ambiti che possono richiedere l’adozione di tali cautele riguardano l’esame dei minori, senza limiti di età, vittime di maltrattamento e/o abuso e delle cosiddette vittime vulnerabili, ossia adulti e minori.
La valutazione dell’esperto si basa su aree ben precise su cui verte l’indagine peritale: competenze generiche e competenze specifiche.
Pertanto la Cassazione con la nota Sentenza Ruggeri si è espressa in questi termini: “l’indagine psicologica concerne due aspetti fondamentali: l’attendibilità del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo e affettivo e la sua credibilità.” Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità a recepire le informazioni(valutazione delle capacità senso-percettive e cognitive), di raccordarle con altre (capacità intellettive e di introspezione), di ricordale (capacità di memoria e suggestionabilità) ed esprimerle in una visione complessa(competenze linguistiche), da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni col mondo esterno, alla qualità e alla natura dei rapporti familiari. Il secondo al modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna” (Cass. Pen; sez. III, 3.10.1997, n. 8962 Ruggeri).