La capacità a stare in giudizio è diversa dal concetto di imputabilità e pericolosità sociale poiché prevede la valutazione della presenza della capacità di partecipazione cosciente al processo così come prevista dall’art. 70 ss c.p.p. e 72 bis c.p.p.
L’accertamento della capacità di intendere e volere al momento del fatto e la capacità di partecipare coscientemente al processo, pur essendo categorie giuridiche distinte, rispondono, entrambi, al quesito sulla processabilità e condannabilità di un imputato e descrivono la sua capacità di essere parte attiva nella vicenda processuale e la sua possibilità di esprimersi esercitando il suo diritto di autodifesa.
I Consulenti Tecnici che sono chiamati a valutare la capacità a stare in giudizio devono chiarire se il soggetto comprende le possibili conseguenze dell’atto criminale commesso, la natura del processo e il ruolo delle persone coinvolte.