Il giudice può imporre un trattamento psicoterapeutico ai genitori nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento?
Alcune Sentenze della Corte di Cassazione e un recente documento dell’Ordine degli Psicologi della Calabria sostengono di no. Un trattamento psicoterapeutico non può essere imposto, neppure sotto forma di suggerimento o invito perché ognuno deve sentirsi assolutamente libero di decidere se intraprendere un percorso terapeutico.
La psicoterapia e qualunque trattamento psicoterapeutico, infatti, si fondano sull’alleanza terapeutica, pena il fallimento del percorso intrapreso. Nonché, come ogni altro trattamento sanitario, sul consenso libero e informato del paziente e sulla sua motivazione personale ad intraprendere un percorso di cambiamento.
L’alleanza terapeutica e il consenso informato
L’alleanza terapeutica è un concetto che nasce in ambito psicoanalitico e si fonda su alcuni principi imprescindibili per il buon esito della terapia che coinvolgono la coppia terapeutica psicologo-paziente. All’inizio di ogni psicoterapia/analisi è fondamentale che la coppia proceda ad una
- definizione consensuale degli obiettivi
- definizione chiara dei compiti reciproci
- definizione della relazione terapeutica che deve essere fondata sulla fiducia reciproca e il rispetto
La psicoterapia e qualunque trattamento psicoterapeutico poggia le sue basi necessariamente sull’alleanza terapeutica, pena il fallimento del percorso intrapreso.
In termini più generali, ogni trattamento sanitario, compreso quello psicoterapeutico, si deve costruire sul consenso informato del paziente. Questa pratica, ormai consolidata nel nostro paese, trova i suoi principi ispiratori negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione italiana, nella Convenzione di Oviedo, nella Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea e nella legge n. 219/2017, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, che prevede che il consenso sia necessario anche quando la prestazione viene effettuata da uno psicologo professionista.
Le Sentenze della Cassazione e l’Ordine degli Psicologi della Calabria
La Sentenza n. 13506/15 della Cassazione Civile che si è pronunciata in merito afferma che la “prescrizione ai genitori di sottoporsi a un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto di libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta la imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari… Laddove la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull’affidamento dei minori anche se viene disposta con la finalità del superamento di una condizione, rilevata dal CTU, di immaturità della coppia genitoriale che impedisce un reciproco rispetto dei rispettivi ruoli”.
Analogamente, anche la Sentenza della Cassazione Civile, I Sez., ordinanza n. 18222/19, fa riferimento sempre all’articolo 32 della Costituzione, sostenendo come sia “indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute”.
Come sostiene un documento pubblicato di recente dall’Ordine degli Psicologi della Calabria, “In nessun caso, quindi, è possibile imporre o prevedere un trattamento psicologico in capo ai genitori coinvolti nei procedimenti civili riguardanti l’ambito della separazione, divorzio e affidamento dei figli. I genitori hanno il diritto di sentirsi liberi di aderire liberamente o meno ad un trattamento sanitario senza alcun vincolo o pressione che comporti un teorico consenso informato viziato con la conseguente compressione del loro diritto all’autodeterminazione”.
Cosa accade sovente nei Tribunali e cosa sarebbe auspicabile?
Capita, invece, che, sollecitato dai dati emersi in sede di Consulenza Tecnica d’Ufficio, il Giudice prescriva di fatto un sostegno psicologico per la coppia genitoriale oppure una psicoterapia individuale per uno o entrambi i genitori, nella speranza che il conflitto all’interno della coppia possa attenuarsi a tutto vantaggio del rapporto con il/i figlio/i. Nella prescrizione sono spesso coinvolti i Servizi Sociali e le Aziende Sanitarie del territorio.
La prescrizione del trattamento sanitario, anche quando è formulata sotto forma di semplice invito a, è come se tra le righe sottintendesse un ammonimento esplicito o implicito e ventilasse l’ipotesi di provvedimenti giudiziali sfavorevoli in merito alla responsabilità genitoriale, come se l’eventuale rifiuto o scarsa collaborazione di uno o dell’altro genitore potessero essere valutati come una condotta irresponsabile.