Sentenze in ambito civile

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Gratuito patrocinio, Ctp liquidato in base al TU spese di giustizia. Non si applicano le tariffe professionali.*

Corte di cassazione, Sentenza n. 7035, 15 marzo 2024

Anche il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al gratuito patrocinio va liquidato ai sensi del Dm n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7035, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un professionista per l’attività svolta in qualità di biologo genetista forense in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.Il ricorrente aveva lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 25 del Dm. 30/5/2002, n.115 per avere il Tribunale liquidato il compenso sulla base della tariffa professionale dei biologi, prevista dal Dm del 22/7/1993, n. 362, e non sulla base Testo unico spese di giustizia.Per la II Sezione civile il ricorso è fondato. La Corte costituzionale, sentenza n. 217/2019, ha infatti parificato le modalità di recupero del compenso per ausiliari del giudice e dei consulenti tecnici di parte della parte non abbiente a quelle dell’avvocato di quest’ultima. L’inapplicabilità delle tariffe professionali per la liquidazione del compenso svolta dal consulente tecnico di parte, continua la Cassazione, “è confermata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in ordine al rimborso delle attività svolte dai prestatori d’opera, di cui il consulente d’ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi, devono trovare applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, attesa la natura di munus publicum che caratterizza l’incarico assegnato al consulente, del quale l’ausiliario non può ignorare l’esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l’ausiliario e il consulente”.In definitiva, alla luce dell’interpretazione sistematica della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la Cassazione approda alla conclusione che il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al gratuito patrocinio va liquidato secondo quanto previsto dal Testo unico in materia di spese di giustizia e non sulla base delle tariffe professionali.

*Fonte ntplusdiritto.ilsole24ore.com

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Gratuito patrocinio nel Processo Civile: la Consulta dice no alla riduzione degli onorari degli Ausiliari del Giudice. Corte Costituzionale, Sentenza 166/2022, pubblicata il 1° luglio 2022

Auspicata da tempo, è finalmente giunta la decisone della Consulta a tutela dei compensi spettanti agli Ausiliari del Giudice nel processo civile. La Sentenza dice no agli onorari decurtati della metà per il lavoro svolto in qualità di CTU, in caso di patrocinio a spese dello Stato, dichiarando incostituzionale questa pratica perché introduce una significativa diminuzione dei compensi, già seriamente sproporzionati per difetto e computati sulla scorta di parametri mai aggiornati.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza in oggetto, “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002”. (per maggiori dettagli, leggi la Sentenza integrale).

Con questa Sentenza la Corte Costituzionale ha quindi accolto la questione di legittimità sollevata dal Tribunale Ordinario di Paola, in composizione monocratica, per contrasto della norma censurata con l’art. 3 della Costituzione.

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Illegittimo negare l’ascolto del minore per esigenze processuali. Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Ordinanza pubblicata il 20 maggio 2022, n. 16340*

La vicenda origina da una sentenza di appello che, in parziale accoglimento delle censure presentate dalla ricorrente, madre biologica di due minori, aveva revocato la dichiarazione di adottabilità di uno dei figli confermandola, invece, per l’altro. La corte d’appello, disposta CTU psicologica dei minori e demandato al consulente l’ascolto di questi ultimi, condivideva integralmente le conclusioni dell’ausiliare e su queste fondava la propria decisione. Presentava ricorso per cassazione la madre biologica per vedere riformata la sentenza nella parte in cui confermava la dichiarazione di adottabilità di uno dei figli sulla base delle risultanze della CTU psicologica. In particolare, la donna, tra gli altri motivi, deduce che la corte d’appello avrebbe violato le norme che regolano il giudizio di rinvio per non aver proceduto in via diretta all’ascolto del minore.

La Corte di Cassazione reputa tale motivo fondato. 

In effetti, i giudici motivano che l’obbligatorietà dell’ascolto del minore, che abbia compiuto dodici anni – o anche di età inferiore, se capace di discernimento – in vista della dichiarazione di adottabilità, esprime un principio che, benché inserito nella disciplina del giudizio di primo grado, va esteso al giudizio di adottabilità nel suo complesso, cosicché, ove l’adottando abbia compiuto i dodici anni al tempo del giudizio di appello, il giudice del gravame è tenuto a procedere alla sua audizione.

Nella specie, invece, la corte d’appello, benché si trattava di minori capaci di discernimento, ha demandato al CTU l’ascolto degli stessi, rigettando la richiesta di ascolto diretto ritenendo “di non poter trarre elementi ulteriori rispetto a quelli riportati dall’ausiliare” da tale adempimento, che si sarebbe perciò tradotto in un’inutile dilatazione dei tempi processuali.

Gli ermellini sostengono che tali argomentazioni del giudice di merito non possono soddisfare l’obbligo motivazionale ineludibilmente richiesto. Infatti, la scelta di delegare l’ascolto del minore al CTU non può costituire un’alternativa ma deve fondarsi sulle specifiche circostanze che, nel caso, sconsigliano l’ascolto diretto del minore o appaiono contrarie al suo interesse; circostanze che, a fronte di un incombente istruttorio ritenuto necessario dalla Cassazione, non potevano all’evidenza essere individuate nella mera dilatazione dei tempi processuali.

Per tali ragioni la Corte accoglie il ricorso.

*Fonte AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori


L’ascolto del minore infradodicenne nei giudizi in cui si contende sul suo affido e collocamento. Cass. Ord 7262/2022 , I sez civile, 4.3.22.

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato il diritto del minore infradodicenne, capace di discernimento, ad essere ascoltato nelle ipotesi di controversie per il suo affido ed il suo collocamento.

In particolare, è stato chiarito che i minori, nei giudizi che li riguardano, sono parti sostanziali, in quanto  portatori di interessi diversi rispetto ai loro genitori.

La migliore tutela per il minore pertanto si realizza proprio attraverso l’ascolto il cui mancato adempimento integra non solo una violazione dei principi del contraddittorio ma anche una ulteriore violazione dei diritti del minorenne se non sorretto da una motivazione sull’assenza di capacità di discernimento tale da giustificare l’omissione.

Il caso in esame presso la Suprema Corte riguarda il ricorso di una madre le cui figlie erano state affidate all’ex marito e collocate presso l’abitazione dei nonni senza che fosse stata disposta in giudizio la loro audizione prevista, ex art 336 bis c.c. , a pena di nullità dei provvedimenti che si assumono nei confronti dei minori in quanto infradodicenni ma capaci di discernimento. La Corte ha quindi ha annullato la sentenza impugnata  con rinvio al giudice di merito per l’espletamento degli incombenti omessi. 


Nota alla Sentenza di Cassazione Civile Sez. I – 19/05/2020, n. 9143

Il diritto alla bigenitorialità tra esigenza di tutela delle vittime di violenza domestica e tutela della relazione genitoriale, da condotte strumentali ed alienanti; uno scenario sempre più ricorrente nei contenziosi familiari, nel quale sono chiamati a pronunciarsi, spesso con una sovrapposizione di ruoli e competenze, diversi operatori del diritto: dai giudici, ai c.t.u., ai servizi sociali.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la Sentenza di Cassazione Civile Sez. I – 19/05/2020, N. 9143.

Nel Blog di Psicologia in Tribunale è possibile trovare un commento alla sentenza a cura dell’Avv. Lucia Elsa Maffei del Foro di Matera.



Consulenza Psichiatrica – Liquidazione dei compensi

Cassazione Civile Ord. n. 27257/17 – Consulenza psichiatrica – Il criterio di determinazione dell’onorario in base alle vacazioni, di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, può trovare applicazione, in via sussidiaria e residuale, non solo ove manchi una previsione delle tariffe, ma anche laddove non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione della ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili.

Psicologia in Tribunale offre un costante aggiornamento sulle sentenze civili più rilevanti per l’attività dello Psicologo Giuridico sia della Corte Suprema di Cassazione che della Corte Costituzionale.

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