Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. (GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023)
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.187 del 11-08-2023, il decreto attuativo del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, riguardante le modifiche alla disciplina in tema di consulenti tecnici del giudice previste nella riforma del processo civile (DLgs. 149/2022).
Come recita l’art. 2, comma 1, del decreto:
Il presente decreto detta disposizioni in materia dell’albo e dell’elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell’albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell’elenco, le modalità informatiche di tenuta dell’albo e dell’elenco, nonché disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria.
Più in dettaglio il decreto:
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- individua categorie dell’albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle già delineate dall’art. 13 e i settori di specializzazione di ciascuna categoria (vedi allegato A al DM);
- stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’albo e 1l contenuto della domanda di iscrizione (vedi artt. 4 e 5);
- indica, per ciascuna categoria, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento (vedi art. 6);
- stabilisce i casi di sospensione volontaria dall’albo (vedi art. 7);
- definisce i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (vedi art. 8).
Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 26 agosto.
IMPORTANTE
I consulenti che a quella data risultano già iscritti all’albo mantengono l’iscrizione, potendo anche chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni richieste dal decreto e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4.
Qui di seguito le categorie e i settori di specializzazione relativi alla disciplina psicologica contenuti nell’allegato A del decreto.
Categorie dell’Albo e Settori di Specializzazione
relativi alla Psicologia (Allegato A)