L’Interdizione giudiziale (art. 414 c.c.) stabilisce, attraverso un provvedimento emesso dal Tribunale, l’incapacità di un soggetto (maggiorenne o minorenne con “abituale infermità di mente”) di agire in riferimento a qualsiasi atto giuridico. A seguito di tale provvedimento, in genere, viene nominato un tutore.
L’Inabilitazione (art. 415 c.c.), invece, riguarda situazioni meno gravi determinate da una condizione di incapacità limitata nel tempo. Le persone che sono soggette a provvedimento di inabilitazione possono essere dipendenti da sostanze quali alcol, droghe o psicofarmaci; in altri casi, possono essere affette da sordità o cecità, e per questo motivo non essere in grado di provvedere in toto a se stesse, ma non per questo essere completamente incapaci.